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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 24-01-1989

" Norme in materia di Polizia Locale".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 21
del 6 febbraio 1989

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

 

Titolo I
NORME GENERALI PER L' ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1

 (Istituzione del Servizio di Polizia
Municipale)
 1.  La Regione, nel rispetto delle norme e
dei principi stabiliti dalla Legge quadro
sull' ordinamento della polizia municipale,
con la presente Legge detta le norme generali
per l' istituzione del servizio di Polizia
Municipale, al fine di assicurare su tutto il
territorio regionale un uniforme ed efficiente
espletamento delle funzioni di Polizia
Locale da parte dei Comuni e degli altri
Enti Locali titolari di tali funzioni.
  2.  I Comuni e gli altri Enti Locali possono
organizzare un apposito servizio di Polizia
Municipale o Locale, che potrà  essere gestito
in forma singola o associata.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Funzioni di Polizia Municipale)
 1.  La Polizia Municipale esercita, nel territorio
di appartenenza, le funzioni ad essa
attribuite dalle leggi e dai regolamenti,
nonchè  le funzioni istituzionali di Polizia
dei Comuni.
  2.  Può  esercitare, altresì , le funzioni di
protezione civile attribuite ai Comuni.

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Esercizio delle funzioni di Polizia locale)
 1.  Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate
dagli Enti di cui al precedente art. 1,
che vi provvedono o attraverso le strutture
organizzative del servizio o attraverso i
Corpi di Polizia Municipale, ove istituiti, o
attraverso personale preposto dagli Enti
stessi ovvero attraverso le apposite forme
associative previste dalla legge.

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Regolamenti Comunali)
 1.  Gli Enti di cui al precedente art. 1, che
hanno già  provveduto ad organizzare il servizio
di Polizia Locale, adottano il regolamento
di cui all' art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, nº
65, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2.  Gli Enti, invece, che non vi hanno
provveduto possono organizzare il servizio
adottando il regolamento di cui sopra
entro 180 giorni dall' avvenuta organizzazione
del servizio.
  3.  Entro lo stesso termine, i Comuni che,
ai sensi dell' art. 7 della legge quadro, intendono
istituire il Corpo di Polizia Municipale
adottano i relativi regolamento sullo
stato giuridico del personale e sull'
ordinamento e organizzazione del Corpo.
  4.  Il regolamento sull' ordinamento ed organizzazione
del Corpo potrà  contenere
specifiche disposizioni concernenti
l' adempimento delle funzioni in materia di
protezione civile.
  5.  Nel caso di costituzione di associazione,
il relativo atto costitutivo discipline
  l' adozione dei regolament di cui al
precedente comma, fissandone i contenuti
essenziali.
  6.  Qualora l' Ente non ottemperi alla previsione
di cui al 1o comma del presente articolo,
si provvederà  ai sensi dell' art. 34
della LR 4/ 5/ 85, n. 25.

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Articolazione del servizio)
 1.  Il servizio di Polizia Municipale può  essere
articolato in più  nuclei operativi secondo
le modalità  ed in base alla classificazione
dei Comuni di cui all' art. 6 della
presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Classificazione dei Comuni)
 1.  I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione
del servizio di Polizia Municipale,
salvo diverse previsioni degli accordi
stipulati a norma della legge 29/ 3/ 1983, nº
93, sono assegnati alla classe corrispondente
a quella prevista per l' assegnazione ai
Comuni del Segretario comunale, di cui alla
tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
  2.  I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a istituiscono
il servizio di Polizia Municipale
prevedendo come minimo specificatamente
l' area della Polizia Municipale, che
assolverà  a tutte le funzioni di cui all' art. 2
della presente legge.
  3.  I Comuni assegnati alla classe 2a istituiscono
il servizio assicurando la operatività 
dello stesso come minimo con due nuclei
dell' area di Polizia Municipale.
  4.  I Comuni assegnati alla classe 1B istituiscono
il servizio assicurando la operatività 
dello stesso con più  di due nuclei operativi.
  5.  I Comuni assegnati alla classe 1A) istituiscono
il servizio assicurando la oepratività 
dello stesso con più  nuclei operativi,
caratterizzati dalla polifunzionalità  delle attribuzioni.
  6.  I Comuni assegnati alla classe 1/ A " devono",
gli altri Comuni " possono", istituire
il servizio di Polizia Municipale in maniera
articolata tenendo conto della suddivisione
del territorio in circoscrizioni o zone territoriali.
  7.  La classificazione di cui ai commi precedenti
si applica anche nel caso di gestione
del servizio in forma associta;  la
struttura organizzativa, in tal caso, è  quella
prevista per il maggiore dei Comuni associati.

 

 

 

 

Titolo II
PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 7

 (Qualifiche funzionali)
 1.  Per il persoale addetto a funzioni di
polizia municipale sono stabilite, ai sensi
degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, e delle normative di recepimento
degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche
figure professionali, articolate in diverse
qualifiche in relazione alla dimensione
del servizio ed alle esigenze operative
dell' ente.

 

 

 

ARTICOLO 8

 (Requisiti per l' ammissione ai concorsi e
loro articolazione)
 1.  L' assunzione del personale per la Polizia
Municipale avviene esclusivamente per
concorso.
  2.  Per l' ammissione ai concorsi pubblici
per la copertura dei posti vacanti negli organici
dei servizi di Polizia Municipale sono
richiesti i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dai regolamento organici dei singoli
Enti.
  3.  Nei regolamenti organici vanno tuttavia
stabiliti i seguenti requisiti:
- possesso della patente di guida per la
conduzione dei veicoli, non inferiore
alla cat.  B;
  - idoneità  fisica accertata mediante visita
medico - attitudinale da svolgersi presso
le strutture della USL competente per
territorio.
  4.  Gli stessi regolamenti possono prevedere,
prima dell' espletamento delle prove
di esame, il superamento di una prova psico -
attitudinale eseguita a cura dell' Istituto
di Psicologia dell' Università  degli Studi di
Bari.
  5.  I regolamento devono altresì  prevedere
parità  di mansione e di condizione di lavoro
tra gli appartenenti ai due sessi.
  6.  I concorsi devono essere articolati in
almeno due prove scritte, di cui una di natura
tecnico - professionale, ed una prova
orale.

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Professionalità  degli operatori della
Polizia Municipale)
 1.  A tutti gli operatori della Polizia Munipale
dovrà  essere garantita l' acquisizione,
anche attraverso corsi di aggiornamento
e/ o di specifica qualificazione
professionale, di una progessionalità  finalizzata
ad assicurare una migliore efficienza e
produttività  del servizio.

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Formazione ed aggiornamento
professionale)
 1.  La Regione, nell' ambito delle competenze
stabilite dall' art. 6, 2o comma, della
legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more
dell' istituzione della Scuola regionale di Polizia
Locale, cura la formazione e l' aggiornamento
professionale del personale
addetto al servizio di Polizia Municipale
con le modalità  previste dalla legge regionale
1/ 1/ 74, n. 1 e relativo regolamento di
esecuzione.
  2.  L' organizzazione e la gestione della
formazione e dell' aggiornamento professionale
di cui al comma precedente rientrano
nelle competenze del Settore Enti
Locali.
  3.  Le Amministrazioni devono garantire
la partecipazione ai corsi di formazione e/ o
aggiornamento a tutti gli operatori in attività 
di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi
almeno ogni cinque anni.
  4.  Alla fine dei corsi verrà  rilasciato:
- per gli operatori in servizio, diploma
che costituirà  titolo da valutare ai fini
dell' avanzamento nella carriera;
  - per gli ufficiali e sottoufficiali, attestato
che costituirà  requisito necessario per la
valutazione ai fini dell' avanzamento e
progressione nella carriera;
  - per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà 
titolo da valutare per la partecipazione
agli appositi concorsi banditi
dagli Enti locali.
  5.  Ai sensi della normativa di recepimento
degli accordi sindacali, gli Enti possono
promuovere e favoriscono forme di intervento
per la formazione, l' aggiornamento,
la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione
professionale e l' arricchimento
professionale.

 

 

 

 

Titolo III
ASSOCIAZIONISMO - INCENTIVAZIONE

ARTICOLO 11

 (Forme associative ed incentivazione)
 1.  La Regione Puglia favorisce la collaborazione
tra Enti locali attraverso il loro associazionismo
per la gestione del servizio
di Polizia Municipale, secondo esigenze di
economicità  e di efficienza, negli ambiti
territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati.
  2.  A tal fine, può  essere prevista la messa
in opera comune di strutture organizzative,
di mezzi e strumenti operativi su tutto il
territorio interessato nonchè  l' impiego del
personale relativo, nel rispetto delle disposizioni
contenute negli accordi previsti dalla
legge quadro sul pubblico impiego in
materia di mobilità  del personale.
  3.  Tali forme di collaborazione sono incentivate,
ai fini del potenziamento di
mezzi e strumenti operativi, con le modalità 
di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando la
percentuale di contribuzione al 100% delle
spese effettivamente sostenute, e per un
periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Incentivi allo svolgimento della funzione
di Polizia Rurale)
 1.  I Comuni, nell' ambito del servizio di
Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo
Operativo di Polizia Rurale.
  2.  La gestione di tale servizio potrà  avvenire
in forma singola, associata, secondo
norme regolamentari da approvarsi dai
competenti organi comunali.
  3.  Qualora venga istituito il Nucleo di Polizia
Rurale, con gestione in forma singola o
associata, la Regione provvederà  a rimborsare
alle Amministrazioni interessate gli
oneri dumentati derivanti dalle spese di
primo impianto e concederà  contributi in
conto capitale, pari al 100% del costo delle
attrezzature necessarie per lo svolgimento
del servizio.
  4.  Per gli anni successivi la concessione di
contributi sarà  assoggettata alla disciplina
prevista dalla LR 6.6.80, n. 61.
  5.  Le incentivazioni di cui ai commi precedenti
sono concesse a condizione che
sia comunque presentata, tenuto conto
delle esigenze della popolazione rurale,
dell' ampiezza e conformazione del territorio,
della consistenza delle attività  economiche
che si svolgono nelle campagne, una
relazione tecnico - amministrativa, approvata
dagli organi competenti, circa le modalità 
dello svolgimento del servizio, con un
prospetto riassuntivo delle spese effettivamente
sostenute.

 

 

 

 

Titolo IV
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

ARTICOLO 13

 (Le divise)
 1.  La disiva degli appartenenti ai servizi di
Polizia Municipale è  costituita da un insieme
organico di oggetti di vestiario, di
equipaggiamento, di accessori aventi specifica
denominazione e realizzati in modo da
soddisfare le esigenze di funzionalità  e di
identificazione.
  2.  Le divise sono ordinarie di servizio e
per servizi di onore e di rappresentanza,
con le caratteristiche previste per ciascun
capo dall' allegato A della presente legge.
  3.  Salvo quanto sarà  disposto dai regolamenti
comunali, di norma il personale indonna
l' uniforme ordinaria per tutta la durata
del servizio.
  4.  L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è 
disposta dal responsabile del Servizio o dal
Comandante del Corpo.

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Placca e tesserino di riconoscimento)
 1.  Gli addetti alla Polizia Municipale devono
essere dotati:
a) placca di riconoscimento costituita da
uno scudetto inseribile in un rettangolo
a sfondo dorato delle dimensioni di
 mm. 100 di base e mm. 55 di altezza
rappresentante lo stemma del Comune
con la scritta " Polizia Municipale" (segue
il nome del Comune stesso) e recante,
altresì , il numero di matricola del personale;
  viene applicata al petto, all' altezza
del taschino sinistro dell' uniforme;
  b) tesserino di riconoscimento in metallo
con foto e scritte a fuoco, delle dimensioni
di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti
dati: denominazione e stemma
del Comune, scritta " Polizia Municipale",
numero di matricola, grado e dati
anagrafici.
  Sul retro: altezza, colore degli occhi e
dei capelli, gruppo sanguisno, data di
nomina, decreto prefettizio riconoscimento
di agente di PS, data di rilascio;
  c) nei Comuni ove esistono più  Nuclei Operativi,
gli operatori indossano sull'
avambraccio sinistro un distintivo di
specialità , delle dimensioni di cm.  8 di
altezza x cm. 5 di larghezza.

 

 

 

ARTICOLO 15

 (Gradi e distintivi di grado)
 1.  Gli addetti alla Polizia Municipale sono
distinti per gradi in Comandante, Ufficiali,
Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale,
I gradi hanno una mera funzione simbolica
e non incidono sullo stato giuridico;
  vengono determinati, per il Comandante e
gli Ufficiali, dalla classe cui sono addegnati i
Comuni ai sensi dell' art. 6 della presente
legge, per i Sottoufficiali dall' anzianità  di
servizio avente come riferimento analogico
la Legge 22/ 11/ 73, n. 872.
  2.  Nei comuni di classe 1/ A il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado
di Colonnello;
  nei comuni di classe 1/ B capoluoghi di
provincia il Comandante riveste il grado di
Tenente Colonnello;
  nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi di
provincia il Comandante della Polizia Municipale
riveste il grado di Maggiore;
  nei comuni di classe 2a il Comandante della
Polizia Municipale riveste il grado di Capitano;
  nei comuni di classe 3a e 4a il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di
tenente;
  il Vice Comandante, ove previsto, riveste il
grado immediatamente inferiore a quello
del Comandante;
  gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i
gradi inferiori a quello del vice - comandante
così  come andrà  a determinare il regolamento
comunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65.
  3.  I singoli distintivi di grado sono costituiti
da stelle dorate con sei punte e torre
per le spalline, soggolo a cordine intrecciato
o piatto dorato con galloni dorati per
il berretto.
  4.  Il Comandante deve indossare i gradi,
con filetto rosso intorno ai singoli distintivi
di grado.
  5.  Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti
gradi e relativi distintivi:
a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con
20 anni complessivi di servizio;
  b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10
anni complessivi di servizio;
  c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di
prima nomina e comunque nei primi tre
anni di attività  di servizio in tale ruolo.
  6.  I simboli distintivi di grado sono costituiti
da barrette zigrinate, una per ogni grado,
per le spalline e da fascetta piatta argentata
con barrette equivalenti ai gradi per
il berretto.

 

 

 

 

Titolo V
MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ARTICOLO 16

 (Mezzi operativi)
 1.  Le attività  di Polizia Municipale vengono
disimpegnate con autovetture, motocicli,
ciclomotori e velocipedi.
  2.  Per determinate attività  o per specifici
impieghi possono prevedersi anche fuoristrada,
automezzi cabinati per uso promiscuo,
autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti
a servizi speciali (carri attrezzati, autobotti,
autoscale) o automezzi speciali con
attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti
stradali o ad altre particolari attività 
di polizia.
  3.  I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere dotati di un proprio natante
a motore per i servizi marittimi, lacuali
o comunque per le acque interne,
quando svolgono attività  di vigilanza o di
polizia locale in zone marittime portuali o
lacustri.
  4.  I mezzi nautici saranno in tal caso dotati
di sistema di allarme, collegamento radio
ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare
una efficiente operatività .

 

 

 

ARTICOLO 17

 (Caratteristiche dei mezzi operativi)
 1.  Ai mezzi di trasporto in dotazione alla
Polizia Municipale sono applicati i colori, i
contrassegni e gli accessori stabiliti
nell' allegato B della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 18

 (Servizi a cavallo)
 1.  Presso i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere istituiti servizi a cavallo
per motivi di rappresentanza, per pattugliamento
in zone agricole, forestali o in
parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza
risulti efficace ed adeguata in relazione
all' ambiente ed al tipo di utenza.
  2.  I cavalli per l' espletamento del servizio
potranno essere presi a nolo presso enti
pubblici o privati, ovvero forniti, previa
aposita convenzione.

 

 

 

ARTICOLO 19

 (Strumenti operativi)
 1.  Per il raggiungimento degli obiettivi
programmatici in tema di Polizia Municipale
eper l' esecuzione in maniera ottimale
degli indirizzi e delle direttive formulate
dai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizi
e/ o Corpi di Polizia Municipale devono
essere dotati di strumenti operativi tecnici
e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e
potenziamento è  incentivato ai sensi e con
le modalità  di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61.
  2.  Per l' esercizio delle funzioni di protezione
civile di cui al precedente art. 2, i Comuni
possono richiedere contributi finalizzati
all' acquisto di particolari attrazzature
necessarie all' attività  di previsione, prevenzione
e soccorso.
  3.  La Regione provvederà  utilizzando gli
stanziamenti di bilancio previsti annualmente
nell' ambito delle risorse destinate
alla Protezione civile.

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Frequenza apparati rice - trasmittenti)
 1.  La Regione promuove iniziative per
l' assegnazione di frequenze uniformi dei
sistemi di collegamento radio della Polizia
Municipale per aree omogenee del territorio.

 

 

 

ARTICOLO 21

 (Strumenti operativi innovativi)
 1.  Gli strumenti operativi innovativi rispetto
a quelli normalmente in dotazione e
tecnologicamente avanzati devono ottenere
parere favorevole della Commissione
tecnica prevista al Titolo VI della presente
legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.

 

 

 

 

Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22

 (Commissione tecnica)
 1.  Presso la Regione Puglia è  istituita una
Commissione tecnica per la Polizia Municipale.
  2.  Detta Commissione è  presieduta dall'
Assessore regionale pro - tempore competente
per materia o, su delega, dal Dirigente
Coordinatore del Settore Enti locali
ed è  composta:
dal Presidente del Comitato regionale di
Protezione Civile o suo delegato;  da cinque
esperti designati dall' Assessore protempore
agli Enti Locali, di cui almeno tre
devono essere appartenenti alla categoria
dei Comandanti di Corpo della Polizia Municipale
della Regione;  da tre rappresentanti
sindacali esperti in materia di polizia
locale designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello
regionale;  da due rappresentanti designati
dalle organizzazioni professionali degli
appartenenti alla Polizia Municipale presenti
sul territorio regionale e che siano derivazione
di organizzazioni a livello
nazionale;  dal dirigente dell' Ufficio Polizia
Municipale, con funzioni di segretario.
  3.  I componenti sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale
e durano in carica quanto il Consiglio regionale.
  4.  Ad essi spettano il gettone di presenza
e l' eventuale rimborso delle spese di viaggio
ai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45.
  5.  La Commissione si riunisce validamente
con almeno la metà  dei suoi componenti.

 

 

 

ARTICOLO 23

 (Compiti della Commissione)
 1.  La Commissione tecnica regionale ha
funzioni di studio, informazione e consulenza
tecnica e giuridica in materia di polizia
locale.
  2.  In particolare, essa ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla
Polizia Municipale;
  - formulare proposte e suggerire iniziative
atte a favorire la uniformità  nell' applicazione
della normativa in materia di
polizia municipale;
  - esprimere parere sull' adozione di strumenti
operativi tecnologicamente avanzati
di cui all' art. 22, nonchè  sulle eventuali
variazioni di cui all' art. 24 della
presente legge;
  - formulare proposte per la formazione,
l' aggiornamento ed il miglioramento
professionale degli addetti;
  - proporre opportune iniziative per incontri,
scambi con le altre realtà  nazionali
ed europee nell' ambito della Polizia
Municipale.
  3.  la struttura organizzativa regionale con
competenza in materia di Polizia Municipale
svolge i compiti di supporto tecnico
ed amministrativo dell' attività  del Comitato.

 

 

 

ARTICOLO 24

 (Variazioni alle uniformi, strumenti
ed ai mezzi operativi)
 1.  Eventuali variazioni della foggia dei capi
dell' uniforme, dei distintivi, dei gradi,
nonchè  delle caratteristiche dei mezzi e
degli strumenti operativi rispetto a quanto
stabilito dalla presente legge, che si rendessero
necessarie in ragione di soppravvenute
esigenze, sono approvate con legge
regionale sentita l' apposita Commissione
tecnica regionale.

 

 

 

ARTICOLO 25

 (Norma transitoria)
 1.  I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi
di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche
dei mezzi e strumenti operativi
a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli
allegati A e B, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 26

 (Norma finale)
 1.  Le disposizioni della presente legge,
sostituendo al Comune ed ai suoi organi
l' ente locale e gli organi corrispondenti, si
applicano anche dagli altri enti locali ex artº
12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento
dei rispettivi regolamenti.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
 Data a Bari, addì  24 gennaio 1989

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

Divisa Maschile
- Copricapo: berretto rigido con visiera
confezionato con fregio del Comune, in
canottiglia oro con foderina bianca intercambiabile;
  - Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipo
oro, quattro tasche sovrapposte con
piegone e pattina, di cui due piccole sul
petto e due grandi alle falde laterali -
Spacco posteriore - spalline fermate da
bottone metallico - distintivi di grado
sulle spalline, o stemma del Comune -
Alamari;
  - Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto della
giacca;
  - Camicia: bianca - manica lunga - modello
classico;
  - Cravatta: bleu;
  - Calze: bleu;
  - Scarpe: nere;
  - Imp.le: Bleu scuro corto e/ o lungo con
cappuccio intercambiabile - con spalline
- distintivi di grado sulle spalline o
stemma del Comune;
  - Fischietto: con catena in metallo;
  - Borsello: bianco;
  - Cinturone;  bianco;
  - Guanti: bianchi;
  - Cappotto: bleu scuro - con spalline -
modello classico - sei bottoni - doppio
petto - distintivi di grado sulle spalline o
stemma del Comune.
Divisa Femminile
Varianti rispetto a divisa maschile:
- gonna: bleu scuro;
  - calze: color carne;
  - scarpe: nere con tacco non superiore a
 cm 4 e/ o stivali con mezzo tacco;
  - copricapo: bustina base bleu scuro tetto
bianco;
  - cappotto: mantella bleu scuro.
 
Motociclisti (uomo donna)
Varianti rispetto a divisa appiedati:
- pantaloni cavallerizza colore bleu scuro
dello stesso tessuto della giacca;
  - guantoni pelle nera con risporti bianchi
rifrangenti;
  - stivaloni tipo polstrada;
  - manicotti rifrangenti;
  - spallaccio con cinturone e borsello;
  - impermeabile nero completo da motociclista
- con busta custodia;
  - maglione bleu scuro (solo periodo invernale);
  - giubbotto bleu scuro in pelle per motorizzati.
 
Divisa Estiva
nel periodo estivo, la divisa può  essere indossata:
1) senza giacca;
  2) con camicia bianca due taschini con
pattine e spalline intercambiabili, manica
corta o lunga, pettorina senza cravatta,
con tubolari bleu, con distintivi di
grado o stemma del Comune, cordellino
portafischietti bleu.
 
Copricapo (particolari)
Per Ufficiali: (Maggiore - Ten. Col. - Colº)
completo di cordoncino oro e barrette
equivalente ai gradi simbolici;
  Per Ufficiali:( sot. ten. - Ten. - Cap.) completo
da fascetta oro e barretta equivalente
ai gradi;
  Per Sott.li: completo da fascetta argentata e
barrette equivalenti ai gradi.
 
Divisa di Gala
- Giacca: bianca con quattro bottoni in
oro - alamari in cannottiglia oro - senza
spalline - senza tasche applicate - due
tasche tagliate alle falde laterali - tagli diritto
senza spacchi - distintivi riportati
sulla manica a 5 cm dal bordo:
per il grado simbolico di Sot. Ten. una
barretta orizzontale di cm 7 in canottiglia
oro;
  per il grado simbolico di Tenente 2 barrette
orizzontali, ciascuna di cm 7 in canottiglia
oro;
  per il grado simbolico di Capitano 3
barrette orizzontali, ciascuna da cm 7, in
canottiglia oro;
  per il grado simbolico di Maggiore
greca di cm 7x1 e una barretta di cm 0,3
in canottiglia oro;
  per il grado simbolico di Ten. Colº
greca cm 7x1 e due barrette di cm 0,3
in canottiglia oro;
  per il grado simbolico di Colonnello
greca di cm 7x1 e tre barrette di cm 0,3
in canottiglia oro;
  per il grado simbolico di Maresciallo
una barretta in canottiglia argento posta
sulla manica a 10 cm dalla spallina;
  per il grado simbolico di Maresciallo
Capo due barrette come sopra;
  per il grado simbolico di Maresciallo
Maggiore tre barrette come innanzi descritte;
  - altri effetti eguali alla divisa appiedati;
 
Divisa di Rappresentanza
- Casco bianco con stemma del Comune -
Guanti bianchi - cinturone bianco - cordellino
tipo oro;
  - altri effetti uguali alla divisa appiedati.
 
Grande Uniforme
- E' consentito alle Amministrazioni Comunali
di fornire agli addetti alla PM,
grandi uniformi, purchè  queste riproducenti,
mediante documentazione, divisa
storica della fondazione del Corpo.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

Autoveicoli
Colore bleu scuro con banda laterale
bianca a tutta fiancata, in cui viene riportato
lo stemma del Comune seguito dalla scritta,
in bleu, " POLIZIA MUNICIPALE".
  Nella parte posteriore, a sinistra la scritta
del Comune e a destra la scritta " POLIZIA
MUNICIPALE".
  Sul tetto verrà  sistemato un monoblocco
di colore bleu costituito da sirema bitonale,
antenna radio e lucciola lampeggiante.
  Sul vetro del lunotto posteriore dovrà  essere
riportato il numero telefonico del
" Pronto Intervento".
  Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti
di apparato radio ricetrasmittente.
  Analogo segnalamento ed indicazioni
dovranno essere usati per gli altri autoveicoli
in dotazione alla Polizia Municipale.
Motoveicoli
  I motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale
avranno la cilindrata non inferiore
ai 500 cc.
  Possono essere previste dotazioni di motocicli
di cilindrata inferiore per particolari
servizi di collegamento, così  come ciclomotori
per i servizi amministrativi di informazione
e notifiche.
 
 Ciclomotori
  Colore azzurro carico, parabrezza con la
scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e numero
di servizio del " mezzo" sul lato sinistro rispetto
al posto di guida.
 
Motocicli
  Colore azzurro carico, parafanghi bianchi,
cassettoni posteriori a strisce orizzontali
bianco, azzurro carico (tre strisce azzurre
e due bianche).
  Sulla parte bianca, in due righe, la scritta
" POLIZIA MUNICIPALE".
  Parabrezza bianco con scritta " POLIZIA
MUNICIPALE".
  I motocicli dovranno essere tutti dotati di
sistema sonoro e visivo di allarme ed al
50% equipaggiati con apparati ricetrasmittenti.
 
 Velocipedi
  Colore azzurro carico.
  Saranno individuate con targhetta a telaio,
posto all' angolo anteriore sotto il manubrio,
con la scritta " POLIZIA MUNICIPALE"
azzurra sul fondo bianco e con
eventuale numero di servizio.
 

 

 

 

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