SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 24-01-1989
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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Titolo I
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ARTICOLO 2
(Funzioni di Polizia Municipale) 1. La Polizia Municipale esercita, nel territoriodi appartenenza, le funzioni ad essaattribuite dalle leggi e dai regolamenti,nonchè le funzioni istituzionali di Poliziadei Comuni. 2. Può esercitare, altresì , le funzioni diprotezione civile attribuite ai Comuni.
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ARTICOLO 3
(Esercizio delle funzioni di Polizia locale) 1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitatedagli Enti di cui al precedente art. 1,che vi provvedono o attraverso le struttureorganizzative del servizio o attraverso iCorpi di Polizia Municipale, ove istituiti, oattraverso personale preposto dagli Entistessi ovvero attraverso le apposite formeassociative previste dalla legge.
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ARTICOLO 4
(Regolamenti Comunali) 1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, chehanno già provveduto ad organizzare il serviziodi Polizia Locale, adottano il regolamentodi cui all' art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, nº65, entro 180 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge. 2. Gli Enti, invece, che non vi hannoprovveduto possono organizzare il servizioadottando il regolamento di cui sopraentro 180 giorni dall' avvenuta organizzazionedel servizio. 3. Entro lo stesso termine, i Comuni che,ai sensi dell' art. 7 della legge quadro, intendonoistituire il Corpo di Polizia Municipaleadottano i relativi regolamento sullostato giuridico del personale e sull'ordinamento e organizzazione del Corpo. 4. Il regolamento sull' ordinamento ed organizzazionedel Corpo potrà contenerespecifiche disposizioni concernentil' adempimento delle funzioni in materia diprotezione civile. 5. Nel caso di costituzione di associazione,il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozione dei regolament di cui alprecedente comma, fissandone i contenutiessenziali. 6. Qualora l' Ente non ottemperi alla previsionedi cui al 1o comma del presente articolo,si provvederà ai sensi dell' art. 34della LR 4/ 5/ 85, n. 25.
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ARTICOLO 5
(Articolazione del servizio) 1. Il servizio di Polizia Municipale può esserearticolato in più nuclei operativi secondole modalità ed in base alla classificazionedei Comuni di cui all' art. 6 dellapresente legge.
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ARTICOLO 6
(Classificazione dei Comuni) 1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzionedel servizio di Polizia Municipale,salvo diverse previsioni degli accordistipulati a norma della legge 29/ 3/ 1983, nº93, sono assegnati alla classe corrispondentea quella prevista per l' assegnazione aiComuni del Segretario comunale, di cui allatabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, esuccessive modificazioni. 2. I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a istituisconoil servizio di Polizia Municipaleprevedendo come minimo specificatamentel' area della Polizia Municipale, cheassolverà a tutte le funzioni di cui all' art. 2della presente legge. 3. I Comuni assegnati alla classe 2a istituisconoil servizio assicurando la operatività dello stesso come minimo con due nucleidell' area di Polizia Municipale. 4. I Comuni assegnati alla classe 1B istituisconoil servizio assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi. 5. I Comuni assegnati alla classe 1A) istituisconoil servizio assicurando la oepratività dello stesso con più nuclei operativi,caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni. 6. I Comuni assegnati alla classe 1/ A " devono",gli altri Comuni " possono", istituireil servizio di Polizia Municipale in manieraarticolata tenendo conto della suddivisionedel territorio in circoscrizioni o zone territoriali. 7. La classificazione di cui ai commi precedentisi applica anche nel caso di gestionedel servizio in forma associta; lastruttura organizzativa, in tal caso, è quellaprevista per il maggiore dei Comuni associati.
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ARTICOLO 7
(Qualifiche funzionali) 1. Per il persoale addetto a funzioni dipolizia municipale sono stabilite, ai sensidegli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983,n. 93, e delle normative di recepimentodegli accordi sindacali ivi previsti, specifichefigure professionali, articolate in diversequalifiche in relazione alla dimensionedel servizio ed alle esigenze operativedell' ente.
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ARTICOLO 8
(Requisiti per l' ammissione ai concorsi eloro articolazione) 1. L' assunzione del personale per la PoliziaMunicipale avviene esclusivamente perconcorso. 2. Per l' ammissione ai concorsi pubbliciper la copertura dei posti vacanti negli organicidei servizi di Polizia Municipale sonorichiesti i requisiti previsti dalla normativavigente e dai regolamento organici dei singoliEnti. 3. Nei regolamenti organici vanno tuttaviastabiliti i seguenti requisiti:- possesso della patente di guida per laconduzione dei veicoli, non inferiorealla cat. B; - idoneità fisica accertata mediante visitamedico - attitudinale da svolgersi pressole strutture della USL competente perterritorio. 4. Gli stessi regolamenti possono prevedere,prima dell' espletamento delle provedi esame, il superamento di una prova psico -attitudinale eseguita a cura dell' Istitutodi Psicologia dell' Università degli Studi diBari. 5. I regolamento devono altresì prevedereparità di mansione e di condizione di lavorotra gli appartenenti ai due sessi. 6. I concorsi devono essere articolati inalmeno due prove scritte, di cui una di naturatecnico - professionale, ed una provaorale.
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ARTICOLO 9
(Professionalità degli operatori dellaPolizia Municipale) 1. A tutti gli operatori della Polizia Munipaledovrà essere garantita l' acquisizione,anche attraverso corsi di aggiornamentoe/ o di specifica qualificazioneprofessionale, di una progessionalità finalizzataad assicurare una migliore efficienza eproduttività del servizio.
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ARTICOLO 10
(Formazione ed aggiornamentoprofessionale) 1. La Regione, nell' ambito delle competenzestabilite dall' art. 6, 2o comma, dellalegge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle moredell' istituzione della Scuola regionale di PoliziaLocale, cura la formazione e l' aggiornamentoprofessionale del personaleaddetto al servizio di Polizia Municipalecon le modalità previste dalla legge regionale1/ 1/ 74, n. 1 e relativo regolamento diesecuzione. 2. L' organizzazione e la gestione dellaformazione e dell' aggiornamento professionaledi cui al comma precedente rientranonelle competenze del Settore EntiLocali. 3. Le Amministrazioni devono garantirela partecipazione ai corsi di formazione e/ oaggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvialmeno ogni cinque anni. 4. Alla fine dei corsi verrà rilasciato:- per gli operatori in servizio, diplomache costituirà titolo da valutare ai finidell' avanzamento nella carriera; - per gli ufficiali e sottoufficiali, attestatoche costituirà requisito necessario per lavalutazione ai fini dell' avanzamento eprogressione nella carriera; - per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare per la partecipazioneagli appositi concorsi banditidagli Enti locali. 5. Ai sensi della normativa di recepimentodegli accordi sindacali, gli Enti possonopromuovere e favoriscono forme di interventoper la formazione, l' aggiornamento,la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazioneprofessionale e l' arricchimentoprofessionale.
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ARTICOLO 11
(Forme associative ed incentivazione) 1. La Regione Puglia favorisce la collaborazionetra Enti locali attraverso il loro associazionismoper la gestione del serviziodi Polizia Municipale, secondo esigenze dieconomicità e di efficienza, negli ambititerritoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati. 2. A tal fine, può essere prevista la messain opera comune di strutture organizzative,di mezzi e strumenti operativi su tutto ilterritorio interessato nonchè l' impiego delpersonale relativo, nel rispetto delle disposizionicontenute negli accordi previsti dallalegge quadro sul pubblico impiego inmateria di mobilità del personale. 3. Tali forme di collaborazione sono incentivate,ai fini del potenziamento dimezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando lapercentuale di contribuzione al 100% dellespese effettivamente sostenute, e per unperiodo di tre anni dalla data di entrata invigore della presente legge.
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ARTICOLO 12
(Incentivi allo svolgimento della funzionedi Polizia Rurale) 1. I Comuni, nell' ambito del servizio diPolizia Municipale, possono istituire un NucleoOperativo di Polizia Rurale. 2. La gestione di tale servizio potrà avvenirein forma singola, associata, secondonorme regolamentari da approvarsi daicompetenti organi comunali. 3. Qualora venga istituito il Nucleo di PoliziaRurale, con gestione in forma singola oassociata, la Regione provvederà a rimborsarealle Amministrazioni interessate glioneri dumentati derivanti dalle spese diprimo impianto e concederà contributi inconto capitale, pari al 100% del costo delleattrezzature necessarie per lo svolgimentodel servizio. 4. Per gli anni successivi la concessione dicontributi sarà assoggettata alla disciplinaprevista dalla LR 6.6.80, n. 61. 5. Le incentivazioni di cui ai commi precedentisono concesse a condizione chesia comunque presentata, tenuto contodelle esigenze della popolazione rurale,dell' ampiezza e conformazione del territorio,della consistenza delle attività economicheche si svolgono nelle campagne, unarelazione tecnico - amministrativa, approvatadagli organi competenti, circa le modalità dello svolgimento del servizio, con unprospetto riassuntivo delle spese effettivamentesostenute.
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ARTICOLO 13
(Le divise) 1. La disiva degli appartenenti ai servizi diPolizia Municipale è costituita da un insiemeorganico di oggetti di vestiario, diequipaggiamento, di accessori aventi specificadenominazione e realizzati in modo dasoddisfare le esigenze di funzionalità e diidentificazione. 2. Le divise sono ordinarie di servizio eper servizi di onore e di rappresentanza,con le caratteristiche previste per ciascuncapo dall' allegato A della presente legge. 3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenticomunali, di norma il personale indonnal' uniforme ordinaria per tutta la duratadel servizio. 4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dal responsabile del Servizio o dalComandante del Corpo.
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ARTICOLO 14
(Placca e tesserino di riconoscimento) 1. Gli addetti alla Polizia Municipale devonoessere dotati:a) placca di riconoscimento costituita dauno scudetto inseribile in un rettangoloa sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100 di base e mm. 55 di altezzarappresentante lo stemma del Comunecon la scritta " Polizia Municipale" (segueil nome del Comune stesso) e recante,altresì , il numero di matricola del personale; viene applicata al petto, all' altezzadel taschino sinistro dell' uniforme; b) tesserino di riconoscimento in metallocon foto e scritte a fuoco, delle dimensionidi cm 7 per cm 5, contenente i seguentidati: denominazione e stemmadel Comune, scritta " Polizia Municipale",numero di matricola, grado e datianagrafici. Sul retro: altezza, colore degli occhi edei capelli, gruppo sanguisno, data dinomina, decreto prefettizio riconoscimentodi agente di PS, data di rilascio; c) nei Comuni ove esistono più Nuclei Operativi,gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo dispecialità , delle dimensioni di cm. 8 dialtezza x cm. 5 di larghezza.
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ARTICOLO 15
(Gradi e distintivi di grado) 1. Gli addetti alla Polizia Municipale sonodistinti per gradi in Comandante, Ufficiali,Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale,I gradi hanno una mera funzione simbolicae non incidono sullo stato giuridico; vengono determinati, per il Comandante egli Ufficiali, dalla classe cui sono addegnati iComuni ai sensi dell' art. 6 della presentelegge, per i Sottoufficiali dall' anzianità diservizio avente come riferimento analogicola Legge 22/ 11/ 73, n. 872. 2. Nei comuni di classe 1/ A il Comandantedella Polizia Municipale riveste il gradodi Colonnello; nei comuni di classe 1/ B capoluoghi diprovincia il Comandante riveste il grado diTenente Colonnello; nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi diprovincia il Comandante della Polizia Municipaleriveste il grado di Maggiore; nei comuni di classe 2a il Comandante dellaPolizia Municipale riveste il grado di Capitano; nei comuni di classe 3a e 4a il Comandantedella Polizia Municipale riveste il grado ditenente; il Vice Comandante, ove previsto, riveste ilgrado immediatamente inferiore a quellodel Comandante; gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono igradi inferiori a quello del vice - comandantecosì come andrà a determinare il regolamentocomunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65. 3. I singoli distintivi di grado sono costituitida stelle dorate con sei punte e torreper le spalline, soggolo a cordine intrecciatoo piatto dorato con galloni dorati peril berretto. 4. Il Comandante deve indossare i gradi,con filetto rosso intorno ai singoli distintividi grado. 5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguentigradi e relativi distintivi:a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con20 anni complessivi di servizio; b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10anni complessivi di servizio; c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale diprima nomina e comunque nei primi treanni di attività di servizio in tale ruolo. 6. I simboli distintivi di grado sono costituitida barrette zigrinate, una per ogni grado,per le spalline e da fascetta piatta argentatacon barrette equivalenti ai gradi peril berretto.
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ARTICOLO 16
(Mezzi operativi) 1. Le attività di Polizia Municipale vengonodisimpegnate con autovetture, motocicli,ciclomotori e velocipedi. 2. Per determinate attività o per specificiimpieghi possono prevedersi anche fuoristrada,automezzi cabinati per uso promiscuo,autocarri, pulmini o autoveicoli adibitia servizi speciali (carri attrezzati, autobotti,autoscale) o automezzi speciali conattrezzature idonee al rilevamento degli incidentistradali o ad altre particolari attività di polizia. 3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipalepotranno essere dotati di un proprio natantea motore per i servizi marittimi, lacualio comunque per le acque interne,quando svolgono attività di vigilanza o dipolizia locale in zone marittime portuali olacustri. 4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotatidi sistema di allarme, collegamento radioed attrezzatura necessaria atta ad assicurareuna efficiente operatività .
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ARTICOLO 17
(Caratteristiche dei mezzi operativi) 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione allaPolizia Municipale sono applicati i colori, icontrassegni e gli accessori stabilitinell' allegato B della presente legge.
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ARTICOLO 18
(Servizi a cavallo) 1. Presso i Corpi di Polizia Municipalepotranno essere istituiti servizi a cavalloper motivi di rappresentanza, per pattugliamentoin zone agricole, forestali o inparchi pubblici, quando tale forma di vigilanzarisulti efficace ed adeguata in relazioneall' ambiente ed al tipo di utenza. 2. I cavalli per l' espletamento del serviziopotranno essere presi a nolo presso entipubblici o privati, ovvero forniti, previaaposita convenzione.
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ARTICOLO 19
(Strumenti operativi) 1. Per il raggiungimento degli obiettiviprogrammatici in tema di Polizia Municipaleeper l' esecuzione in maniera ottimaledegli indirizzi e delle direttive formulatedai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizie/ o Corpi di Polizia Municipale devonoessere dotati di strumenti operativi tecnicie tecnologici idonei, il cui aggiornamento epotenziamento è incentivato ai sensi e conle modalità di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61. 2. Per l' esercizio delle funzioni di protezionecivile di cui al precedente art. 2, i Comunipossono richiedere contributi finalizzatiall' acquisto di particolari attrazzaturenecessarie all' attività di previsione, prevenzionee soccorso. 3. La Regione provvederà utilizzando glistanziamenti di bilancio previsti annualmentenell' ambito delle risorse destinatealla Protezione civile.
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ARTICOLO 20
(Frequenza apparati rice - trasmittenti) 1. La Regione promuove iniziative perl' assegnazione di frequenze uniformi deisistemi di collegamento radio della PoliziaMunicipale per aree omogenee del territorio.
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ARTICOLO 21
(Strumenti operativi innovativi) 1. Gli strumenti operativi innovativi rispettoa quelli normalmente in dotazione etecnologicamente avanzati devono ottenereparere favorevole della Commissionetecnica prevista al Titolo VI della presentelegge per il loro utilizzo sul territorio regionale.
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ARTICOLO 22
(Commissione tecnica) 1. Presso la Regione Puglia è istituita unaCommissione tecnica per la Polizia Municipale. 2. Detta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro - tempore competenteper materia o, su delega, dal DirigenteCoordinatore del Settore Enti localied è composta:dal Presidente del Comitato regionale diProtezione Civile o suo delegato; da cinqueesperti designati dall' Assessore protemporeagli Enti Locali, di cui almeno tredevono essere appartenenti alla categoriadei Comandanti di Corpo della Polizia Municipaledella Regione; da tre rappresentantisindacali esperti in materia di polizialocale designati dalle Organizzazioni Sindacalimaggiormente rappresentative a livelloregionale; da due rappresentanti designatidalle organizzazioni professionali degliappartenenti alla Polizia Municipale presentisul territorio regionale e che siano derivazionedi organizzazioni a livellonazionale; dal dirigente dell' Ufficio PoliziaMunicipale, con funzioni di segretario. 3. I componenti sono nominati con decretodel Presidente della Giunta regionalee durano in carica quanto il Consiglio regionale. 4. Ad essi spettano il gettone di presenzae l' eventuale rimborso delle spese di viaggioai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45. 5. La Commissione si riunisce validamentecon almeno la metà dei suoi componenti.
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ARTICOLO 23
(Compiti della Commissione) 1. La Commissione tecnica regionale hafunzioni di studio, informazione e consulenzatecnica e giuridica in materia di polizialocale. 2. In particolare, essa ha il compito di:- suggerire studi sui problemi relativi allaPolizia Municipale; - formulare proposte e suggerire iniziativeatte a favorire la uniformità nell' applicazionedella normativa in materia dipolizia municipale; - esprimere parere sull' adozione di strumentioperativi tecnologicamente avanzatidi cui all' art. 22, nonchè sulle eventualivariazioni di cui all' art. 24 dellapresente legge; - formulare proposte per la formazione,l' aggiornamento ed il miglioramentoprofessionale degli addetti; - proporre opportune iniziative per incontri,scambi con le altre realtà nazionalied europee nell' ambito della PoliziaMunicipale. 3. la struttura organizzativa regionale concompetenza in materia di Polizia Municipalesvolge i compiti di supporto tecnicoed amministrativo dell' attività del Comitato.
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ARTICOLO 24
(Variazioni alle uniformi, strumentied ai mezzi operativi) 1. Eventuali variazioni della foggia dei capidell' uniforme, dei distintivi, dei gradi,nonchè delle caratteristiche dei mezzi edegli strumenti operativi rispetto a quantostabilito dalla presente legge, che si rendesseronecessarie in ragione di soppravvenuteesigenze, sono approvate con leggeregionale sentita l' apposita Commissionetecnica regionale.
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ARTICOLO 25
(Norma transitoria) 1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintividi grado, la foggia delle uniformi, le caratteristichedei mezzi e strumenti operativia quanto stabilito nei Titoli IV e V e negliallegati A e B, entro tre anni dalla data dientrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 26
(Norma finale) 1. Le disposizioni della presente legge,sostituendo al Comune ed ai suoi organil' ente locale e gli organi corrispondenti, siapplicano anche dagli altri enti locali ex artº12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamentodei rispettivi regolamenti. La presente legge sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae farla osservare come legge dellaRegione Puglia. Data a Bari, addì 24 gennaio 1989
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ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI
Divisa Maschile- Copricapo: berretto rigido con visieraconfezionato con fregio del Comune, incanottiglia oro con foderina bianca intercambiabile; - Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipooro, quattro tasche sovrapposte conpiegone e pattina, di cui due piccole sulpetto e due grandi alle falde laterali -Spacco posteriore - spalline fermate dabottone metallico - distintivi di gradosulle spalline, o stemma del Comune -Alamari; - Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto dellagiacca; - Camicia: bianca - manica lunga - modelloclassico; - Cravatta: bleu; - Calze: bleu; - Scarpe: nere; - Imp.le: Bleu scuro corto e/ o lungo concappuccio intercambiabile - con spalline- distintivi di grado sulle spalline ostemma del Comune; - Fischietto: con catena in metallo; - Borsello: bianco; - Cinturone; bianco; - Guanti: bianchi; - Cappotto: bleu scuro - con spalline -modello classico - sei bottoni - doppiopetto - distintivi di grado sulle spalline ostemma del Comune.Divisa FemminileVarianti rispetto a divisa maschile:- gonna: bleu scuro; - calze: color carne; - scarpe: nere con tacco non superiore a cm 4 e/ o stivali con mezzo tacco; - copricapo: bustina base bleu scuro tettobianco; - cappotto: mantella bleu scuro. Motociclisti (uomo donna)Varianti rispetto a divisa appiedati:- pantaloni cavallerizza colore bleu scurodello stesso tessuto della giacca; - guantoni pelle nera con risporti bianchirifrangenti; - stivaloni tipo polstrada; - manicotti rifrangenti; - spallaccio con cinturone e borsello; - impermeabile nero completo da motociclista- con busta custodia; - maglione bleu scuro (solo periodo invernale); - giubbotto bleu scuro in pelle per motorizzati. Divisa Estivanel periodo estivo, la divisa può essere indossata:1) senza giacca; 2) con camicia bianca due taschini conpattine e spalline intercambiabili, manicacorta o lunga, pettorina senza cravatta,con tubolari bleu, con distintivi digrado o stemma del Comune, cordellinoportafischietti bleu. Copricapo (particolari)Per Ufficiali: (Maggiore - Ten. Col. - Colº)completo di cordoncino oro e barretteequivalente ai gradi simbolici; Per Ufficiali:( sot. ten. - Ten. - Cap.) completoda fascetta oro e barretta equivalenteai gradi; Per Sott.li: completo da fascetta argentata ebarrette equivalenti ai gradi. Divisa di Gala- Giacca: bianca con quattro bottoni inoro - alamari in cannottiglia oro - senzaspalline - senza tasche applicate - duetasche tagliate alle falde laterali - tagli dirittosenza spacchi - distintivi riportatisulla manica a 5 cm dal bordo:per il grado simbolico di Sot. Ten. unabarretta orizzontale di cm 7 in canottigliaoro; per il grado simbolico di Tenente 2 barretteorizzontali, ciascuna di cm 7 in canottigliaoro; per il grado simbolico di Capitano 3barrette orizzontali, ciascuna da cm 7, incanottiglia oro; per il grado simbolico di Maggioregreca di cm 7x1 e una barretta di cm 0,3in canottiglia oro; per il grado simbolico di Ten. Colºgreca cm 7x1 e due barrette di cm 0,3in canottiglia oro; per il grado simbolico di Colonnellogreca di cm 7x1 e tre barrette di cm 0,3in canottiglia oro; per il grado simbolico di Maresciallouna barretta in canottiglia argento postasulla manica a 10 cm dalla spallina; per il grado simbolico di MarescialloCapo due barrette come sopra; per il grado simbolico di MarescialloMaggiore tre barrette come innanzi descritte; - altri effetti eguali alla divisa appiedati; Divisa di Rappresentanza- Casco bianco con stemma del Comune -Guanti bianchi - cinturone bianco - cordellinotipo oro; - altri effetti uguali alla divisa appiedati. Grande Uniforme- E' consentito alle Amministrazioni Comunalidi fornire agli addetti alla PM,grandi uniformi, purchè queste riproducenti,mediante documentazione, divisastorica della fondazione del Corpo.
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ALLEGATO 2:
ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI
AutoveicoliColore bleu scuro con banda lateralebianca a tutta fiancata, in cui viene riportatolo stemma del Comune seguito dalla scritta,in bleu, " POLIZIA MUNICIPALE". Nella parte posteriore, a sinistra la scrittadel Comune e a destra la scritta " POLIZIAMUNICIPALE". Sul tetto verrà sistemato un monobloccodi colore bleu costituito da sirema bitonale,antenna radio e lucciola lampeggiante. Sul vetro del lunotto posteriore dovrà essereriportato il numero telefonico del" Pronto Intervento". Tutti gli autoveicoli dovranno essere munitidi apparato radio ricetrasmittente. Analogo segnalamento ed indicazionidovranno essere usati per gli altri autoveicoliin dotazione alla Polizia Municipale.Motoveicoli I motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipaleavranno la cilindrata non inferioreai 500 cc. Possono essere previste dotazioni di motociclidi cilindrata inferiore per particolariservizi di collegamento, così come ciclomotoriper i servizi amministrativi di informazionee notifiche. Ciclomotori Colore azzurro carico, parabrezza con lascritta " POLIZIA MUNICIPALE" e numerodi servizio del " mezzo" sul lato sinistro rispettoal posto di guida. Motocicli Colore azzurro carico, parafanghi bianchi,cassettoni posteriori a strisce orizzontalibianco, azzurro carico (tre strisce azzurree due bianche). Sulla parte bianca, in due righe, la scritta" POLIZIA MUNICIPALE". Parabrezza bianco con scritta " POLIZIAMUNICIPALE". I motocicli dovranno essere tutti dotati disistema sonoro e visivo di allarme ed al50% equipaggiati con apparati ricetrasmittenti. Velocipedi Colore azzurro carico. Saranno individuate con targhetta a telaio,posto all' angolo anteriore sotto il manubrio,con la scritta " POLIZIA MUNICIPALE"azzurra sul fondo bianco e coneventuale numero di servizio.
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